Cartella documenti con lucchetto

Accesso agli atti

Facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

Cos'è

La domanda di Accesso agli Atti (compiti, prove, ecc.) deve essere presentata, con adeguate motivazioni, presso la segreteria dell’Istituto, attraverso l’apposita modulistica di accesso agli atti, corredata di una copia di un documento d’identità del richiedente (il documento non è necessario se il documento viene presentato firmato digitalmente).

A cosa serve

Diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare la Legge 11 febbraio 2005 n. 15, e dal D.P.R.12 aprile 2006, n. 184.

Come si accede al servizio

  1. Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di controinteressati; in tale caso il diritto di accesso può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all’Ufficio di Segreteria.
  2. Per poter ottenere l’accesso al documento, il richiedente deve:
    - indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione;
    - specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
    - dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
  3. La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità, nell’ambito dell’orario d’ufficio, presso la segreteria della scuola e, compatibilmente con gli altri obblighi di servizio del personale, è accolta, se possibile, mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
  4. La scuola, invece, invita l’interessato a presentare richiesta formale (non assoggettata all’imposta di bollo, ai sensi della C.M. 16 marzo1994, n. 94) nei seguenti casi:
    quando, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l’esistenza di controinteressati;
    - quando non risulti possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale;
    - quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati.
  5. Nei suddetti casi la scuola mette a disposizione dell’interessato un apposito modulo per la richiesta, allegato al presente Regolamento.
  6. Il responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente scolastico o il dipendente delegato, competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

Cosa serve

Documenti

Domanda accesso agli atti

ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni

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