Descrizione
Visto il POF dell’Istituto Comprensivo di Treviso 4 “Stefanini”
Visto la Delibera n° 54 del Consiglio di Istituto del 21/10/2019
Visto la Delibera n° 4 del Collegio dei docenti del 20/11/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA
IL REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
TREVISO 4 “STEFANINI
SULL’USO DEI VIDEOFONINI A SCUOLA
L’uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici multimediali, da parte degli studenti, durante l’attività didattica, rappresenta un elemento di distrazione degli stessi e dei compagni ed anche una grave mancanza di rispetto nei confronti dei docenti.
Pertanto
- È fatto divieto a tutti gli studenti di utilizzare o comunque tenere accesi il telefono cellulare ed altri dispositivi elettronici multimediali (fotocamere, videocamere, i-Pod, MP3…) di loro proprietà o in loro possesso, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) durante l’attività didattica.
- È fatto divieto a tutti gli studenti di utilizzare o comunque tenere accesi il telefono cellulare ed altri dispositivi elettronici multimediali (fotocamere, videocamere, i-Pod, MP3…) di loro proprietà o in loro possesso, durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, salvo esplicita disposizione del Dirigente Scolastico, su eventuale richiesta dei docenti.
- Tale divieto vale in aula come negli altri spazi didattici o negli ambienti comuni degli edifici scolastici dell’Istituto.
- Gli studenti potranno, tuttavia, utilizzare o comunque tenere accesi i cellulari e gli altri apparecchi di cui sopra, prima dell’inizio delle lezioni del mattino e dopo il termine finale delle stesse.
- È fatto divieto assoluto di effettuare riprese, fotografie, registrazioni di suoni e immagini con qualsiasi tipologia di apparecchiatura elettronica adattata a tali scopi, salvo diversa disposizione esplicita del Dirigente Scolastico da concordarsi di volta in volta e comunque sempre prima di effettuare riprese, fotografie, registrazioni di suoni ed immagini o altro di simile.
- È altrettanto necessario:
– fornire informazione preventiva agli interessati;
– acquisire il loro libero consenso preventivo ed informato.
- Spetta ai docenti la sorveglianza del rispetto del divieto all’interno dell’aula. Spetta ai docenti ed ai collaboratori scolastici analoga sorveglianza nelle parti comuni degli edifici scolastici.
- È altresì fatto divieto ai docenti, ai sensi della C.M. 362/98, e al personale A.T.A. di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento o di lavoro. Eccezioni al riguardo possono essere ammesse solo su espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- Durante le lezioni e/o verifiche è a discrezione del docente chiedere che i telefoni cellulari siano depositati sulla cattedra; il docente ne diviene responsabile e li riconsegna al termine della lezione.
- Nel caso in cui un docente o un collaboratore scolastico accertino l’utilizzo o, comunque, il funzionamento del telefono cellulare o di altro apparecchio di cui sopra, da parte di uno studente, in modo difforme da quanto precedentemente stabilito, essi sono tenuti al ritiro immediato dell’apparecchio ed alla sua consegna al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, ai suoi collaboratori e, contestualmente, alla segnalazione del nominativo dello studente e degli estremi dell’accaduto.
- I docenti non devono, a nessun titolo, autorizzare l’uso del telefono cellulare o di altra apparecchiatura elettronica personale, durante le ore di lezione.
- Il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, i suoi collaboratori prendono in consegna l’apparecchio prelevato (spento) e lo custodiscono nei locali della Dirigenza. Le apparecchiature vengono riconsegnate personalmente ai genitori.
- L’uso di telefono cellulare ed altri dispositivi elettronici multimediali difformi da quanto precedentemente esposto, costituisce violazione disciplinare (Vedi Regolamento di disciplina).
- Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, quando la violazione disciplinare può configurare un’ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.
- Le sanzioni disciplinari, commisurate all’entità della mancanza commessa, sono inflitte ed impugnabili nei termini stabiliti dal Regolamento di disciplina dell’Istituto.
