Descrizione
Visto il DPR 24 giugno 1998 n.249
Visto l’art.6 della Legge 11-10-1977 e gli art.19 -20 del R.D.4/5/1925 n.653
Visto il DPR 21/11/2007 n.235
Vista la Nota Ministeriale prot.N.3602/P0
Visto il DM 16/01/2009 n. 5
Visto il DPR 22/06/2010 n.122
Vista la legislazione vigente in materia di bullismo e cyberbullismo:
- Direttiva MIUR n. 16 del 5 /02/2007: “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”,
- Documento Miur dell’aprile 2015 “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”- aggiornate nell’ottobre 2015,
- Legge del 29/05/2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”,
- Aggiornamento delle “LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”- ottobre 2017.
Visto la Delibera n° 54 del Consiglio di Istituto del 21/10/2019
Visto la Delibera n° 4 del Collegio dei docenti del 20/11/2019
Vista anche la recente normativa relativa alla Sicurezza, al Piano di Didattica digitale integrata e all’educazione civica:
- il D. Lgs n. 81 del 09/04/ 2008 sui luoghi di lavoro,
- la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”,
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sulle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
- il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41 sull’attivazione della didattica a distanza,
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sulle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
- il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” del 28/5/2020 e ss.ii., redatto dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute,
- il DM n. 35 del 22/06/2020, concernente l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado,
- le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” (allegate al DM n. 35 del 22/06/2020),
- il DM n. 39 del 26/06/2020, relativo all’ “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”
- il DM n. 80 del 03/08/2020 sull’adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021”,
- il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” del 06/8/2020 – Ministero dell’Istruzione e Regione del Veneto,
- il DPCM del 07/8/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
- il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” (Allegato 12 al DPCM 07/8/2020),
- quando indicato dal Ministero della Salute e dai documenti tecnici dell’INAIL e dell’Istituto Superiore di Sanità,
- il Decreto Ministeriale n. 89 del 7/08/2020 sull’adozione delle “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”,
- le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, ordinanza Regione Veneto n. 84 del 13/08/2020,
- la Legge n. 92 del 20/08/2019, sull’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica,
- le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, n. 58 del 21/8/2020, gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto,
- la Circolare 345038 della Regione Veneto del 02/09/2020,
- la Delibera n° 8 del Collegio dei docenti del 23/09/2020,
- la Delibera n° 91 del Consiglio di Istituto del giorno 07/10/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA
IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TREVISO 4
CON L’INTEGRAZIONE PER IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
ART.1 Principi e finalità
- Il presente Regolamento con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del DPR 24 giugno 1998 n. 249, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
- Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale può essere offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili a favore dell’Istituto.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dall’Istituto sono adottati dal Consiglio di classe, dal Consiglio di Istituto o dal Dirigente Scolastico.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art.2 Doveri degli studenti
- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita dell’Istituto.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettati dal Regolamento d’Istituto e ogni altra disposizione emanata dal Dirigente Scolastico.
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente tutte le strutture dell’Istituto e a comportarsi in modo da non arrecare danno a cose o persone.
- Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore della qualità della vita dell’Istituto.
- Gli studenti sono tenuti a rispettare tutte le norme e le indicazioni riportate nel Protocollo Covid-19 dell’IC4 Stefanini.
- Gli studenti sono tenuti a rispettare tutte le indicazioni riportate nel Piano per la DDI.
Art. 3 Mancanze disciplinari
I comportamenti contrari ai doveri di cui all’art.2 e al Patto di corresponsabilità, configurano mancanze disciplinari: in particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:
Mancanze disciplinari
Si configurano come mancanze disciplinari:
- ritardi
- assenze non giustificate
- mancanza del materiale didattico occorrente
- abbigliamento non adeguato e non consono all’ambiente scolastico
- non rispetto delle consegne a casa
- non rispetto delle consegne a scuola
- disturbo delle attività didattiche
- tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi (a meno che non se ne faccia un uso didattico, previo permesso del docente)
- mancato rispetto delle norme previste dal Protocollo Covid-19 sul distanziamento, il mantenimento della “bolla”, divieto di assembramento, la disinfezione delle mani e del materiale, il possesso del Kit Covid-19 e l’uso della mascherina
Mancanze disciplinari gravi
Si configurano come mancanze disciplinari gravi:
- reiterato e intenzionale mancato rispetto delle norme previste dal protocollo Covid-19 di cui all’art. 3, al punto 9
- uso improprio del telefonino o di altri apparecchi elettronici
- linguaggio irriguardoso volgare, blasfemo e offensivo verso gli altri
- sporcare l’ambiente scolastico
- danneggiare materiali, arredi e strutture
- alterare, falsificare, distruggere documenti scolastico
- mancato rispetto delle norme previste in materia di Didattica digitale integrata dal Regolamento d’Istituto della scuola secondaria di primo grado, ai punti 6.4 /6.5 / 6.6.
- falsificare le firme
- uso e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (droghe e alcool)
- violenze psicologiche verso gli altri
- violenze fisiche verso gli altri
- reiterazione per almeno tre volte di un’infrazione lieve
- reati nel contesto scolastico che violino la dignità e il rispetto delle persone o che ne mettano in pericolo l’incolumità, compresi episodi di bullismo e cyberbullismo.
Ai fini di specificare i casi in cui si può parlare di bullismo e cyberbullismo, si cita di seguito la normativa vigente:
Da Direttiva MIUR n. 16 del 5 /02/2007
“Il termine italiano “bullismo” è la traduzione letterale di “bullying”, parola inglese comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi. Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno”.
Sono dunque da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; la diffusione di calunnie o dicerie sul conto della vittima; l’intenzione di nuocere; l’isolamento della vittima, l’esclusione dal gruppo.
Da Legge del 29/05/2017, n. 71
“Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Nel Cyberbullismo distinguiamo dunque: FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. HARASSMENT: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. DENIGRAZIONE: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet. OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog. IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall’attività on line. SEXTING: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. SEXTORTION: pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osé e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.
Art.4 Sanzioni
4.1 Per le mancanze disciplinari (a discrezione dell’organo comminante):
- Richiamo verbale con notifica dello stesso alla famiglia
- Consegna da svolgere in classe
- Consegna da svolgere a casa
- Ammonizione scritta sul Registro elettronico – sezione docente (visibile al tutore)
- Ammonizione scritta sul Registro elettronico – sezione Consiglio di classe (visibile al tutore)
- In caso di abbigliamento non idoneo, segnalazione verbale e/o scritta nel registro elettronico ed eventuale convocazione dei genitori
4.2 Per le mancanze gravi (a discrezione dell’organo comminante):
- Esclusione dalla ricreazione.
- Dopo tre note disciplinari nel Registro elettronico – sezione Consiglio di classe (visibile al tutore): eventuale esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, attività sportive, manifestazioni…).
- Abbassamento del giudizio di comportamento commisurato alla gravità del fatto, su decisione del Consiglio di classe/team docenti.
- Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni.
- Allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni.
- Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.
Si specifica inoltre che:
- Per le mancanze di cui all’art 3, punto 9:
- al primo richiamo, l’insegnante richiama verbalmente l’alunno e verbalizza la mancanza nel registro elettronico – sezione docente (visibile al tutore), informando così i genitori;
- al secondo richiamo, l’insegnante inserisce un ulteriore ammonimento nel Registro elettronico – sezione Consiglio di classe (visibile al tutore);
- al terzo richiamo, l’alunno non viene ammesso alle lezioni e i genitori sono tenuti a venire a prendere tempestivamente il figlio a scuola;
- nel caso di ulteriore reiterato e intenzionale mancato rispetto delle norme, ammonizione del Dirigente scolastico e sospensione.
Per la mancanza grave di cui all’art. 3, punto 11, è prevista la presa in consegna del telefonino o di altre apparecchiature il cui uso è vietato, riconsegna di eventuale SIM all’alunno e successiva restituzione degli stessi ai tutori
- Per le mancanze di cui all’art 3, punti 13,14 lo studente/classe è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione
- Per la mancanza grave di cui all’art. 3, punto 22, è prevista la segnalazione alle forze dell’ordine
- Per la mancanza grave di cui all’art. 3, punto 16:
- dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso durante la partecipazione al meeting, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata;
- l’Istituto può adottare provvedimenti risarcitori nonché le azioni civili e penali consentite per legge;
- l’Istituto, nella persona del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, o di un suo delegato, può sospendere l’account dell’utente o revocarlo definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico;
- l’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti – per gli opportuni accertamenti e i provvedimenti del caso – le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
- in seguito a segnalazioni di violazioni del Regolamento, l’Istituto si riserva la possibilità di modificare la password in modo da impedire l’accesso all’intestatario dell’account, al fine di permettere le opportune verifiche alle autorità competenti;
- l’Istituto si riserva la possibilità di ispezionare il contenuto informativo dell’account per gli studenti.
4.3 Per le mancanze disciplinari gravi riferite ad atti di bullismo e cyberbullismo:
- SEGNALAZIONE (soggetti: genitori, insegnanti, alunni, personale ATA e psicologo dello “Spazio Ascolto”, autorità giudiziarie e enti preposti): segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo;
- RACCOLTA INFORMAZIONI (soggetti: Dirigente, referenti bullismo, Consiglio di classe/interclasse, insegnanti, psicologo dello “Spazio Ascolto”, autorità giudiziarie e enti preposti): raccogliere, verificare e valutare le informazioni;
- INTERVENTI EDUCATIVI (soggetti: Dirigente, referenti bullismo, Consiglio di classe/interclasse, insegnanti, genitori, psicologo dello “Spazio Ascolto”): incontri con gli alunni coinvolti (vittime e autori) finalizzati all’ascolto, alla discussione, al confronto e alla riflessione, interventi/discussione in classe, coinvolgimento dei genitori, responsabilizzazione degli alunni coinvolti, riaffermazione delle regole di comportamento in classe;
- INTERVENTI DISCIPLINARI (soggetti: Dirigente, Consiglio di classe/interclasse, referenti bullismo, insegnanti, psicologo dello “Spazio Ascolto”, Consiglio d’Istituto nel caso di sua competenza come da art. 5, punti 3 e 4, autorità giudiziarie e enti preposti): (in base all’età e con gradualità di gravità) segnalazione nel Registro elettronico – sezione Consiglio di classe – da parte del Dirigente o degli insegnanti coinvolti, convocazione dell’alunno da parte del Dirigente scolastico, convocazione dei genitori (penalmente responsabili) da parte del Dirigente scolastico, lettera di scuse da parte del bullo o scuse in un incontro con la vittima, mediato dai docenti o dal Dirigente scolastico, compito sul bullismo/cyber bullismo, compiti/ lavori di assistenza e riordino a scuola, segnalazione alle autorità giudiziarie competenti, sospensione, trasferimento a un’altra classe, espulsione dalla scuola;
- VALUTAZIONE (soggetti: Dirigente, Consiglio di classe/interclasse, insegnanti): dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare:
- se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante,
- se la situazione continua: procedere con ulteriori interventi educativi e disciplinari.
Art.5 Organi competenti a comminare la sanzione
- Il singolo docente e/o il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni per le mancanze di cui all’art. 4 /4.1 punti 1-2-3-4-5-6; art.4/4.2, punti 7, 8.
- Il Consiglio di classe e/o il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni per le mancanze gravi di cui all’art. 4/4.2, punti 1,2,3,4,7,8. Per il punto 4 il Consiglio di classe si riunisce alla presenza dei rappresentanti di classe dei genitori.
- Il Consiglio di Istituto può esprimere parere per il punto 5 dell’art. 4/4.2; in caso di parere discorde, prevale il parere del Consiglio di classe.
- Il Consiglio di Istituto può erogare le sanzioni per le mancanze gravi di cui all’art.4 /4.2, punti 5,6, (9 in caso di danni ingenti).
Art.6 Procedimento disciplinare
- Contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente scolastico
- Notifica ai genitori
- Esercizio del diritto di difesa da parte dello studente
- Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto
- In ogni caso lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori
- Convocazione Organi Collegiali preposti
Tutte le sanzioni vanno notificate ai genitori tramite Registro elettronico da parte del docente che irroga la sanzione se la mancanza è lieve, dal Dirigente scolastico, su segnalazione del docente, in caso di mancanza grave; per il punto 3 delle mancanze disciplinari gravi la notifica avviene da parte del Consiglio di classe, tramite giudizio di comportamento in pagella alla fine del Quadrimestre.
Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
- Segnalazione del docente nel Registro elettronico che provvede ad annotare il nominativo dello studente e a descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa.
- In caso di mancanza non grave il docente applica la sanzione prevista, annotandola nel Registro elettronico.
- In caso di mancanza grave, il docente provvede a notificare tempestivamente al Dirigente Scolastico o a un suo delegato i fatti.
- In caso di mancanza grave, il DS, dopo aver ascoltato l’alunno e avvisato i genitori, decide con i docenti se si rileva la necessità o meno di convocare il Consiglio di classe perfetto (tutti i soli docenti) per discutere il caso (la convocazione deve essere fatta entro otto giorni dalla segnalazione).
- Il Consiglio di classe, riunitosi alla presenza dei rappresentanti di classe, discusso il caso e dopo aver assunto ogni informazione ritenuta utile, applica la sanzione a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti (acquisito il parere del Consiglio di Istituto per l’art.5 punto 3).
- Nell’ipotesi prevista ai punti 5,6,7 dell’art 4/2, il Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di classe, conferma la sanzione dopo aver assunto ogni informazione ritenuta utile.
- Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente entro 5 giorni dalla riunione del Consiglio di classe.
- Il verbale del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto sono trasmessi al DS per la formale emissione del Provvedimento disciplinare che viene annotato nel Registro elettronico di classe.
- In alcuni casi, se ritenuto utile dagli organi preposti alla definizione della sanzione, può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
- La sanzione erogata è comunicata ai genitori a cura del Dirigente Scolastico.
Art.7
7.1 Organo di garanzia e impugnazioni
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.
- Dell’Organo di garanzia fanno parte:
- due docenti designati dal Collegio dei docenti,
- due genitori designati dal Consiglio di Istituto,
- è presieduto dal Dirigente scolastico,
- dura in carica tre anni.
- L’Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento e dello Statuto degli studenti e delle studentesse.
Qualora l’Organo di garanzia non decida entro il termine dei dieci giorni dalla presentazione dell’impugnazione, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
7.2 Ulteriore fase impugnatoria
- Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, attraverso l’Organo di garanzia regionale, decide in via definitiva sui reclami contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- La proposizione del reclamo al Direttore dell’ufficio scolastico regionale è inoltrata entro i quindici giorni successivi al pronunciamento o non pronunciamento dell’Organo di garanzia dell’Istituto.
- Entro 30 giorni dall’acquisizione del reclamo l’Organo di garanzia regionale esprime il proprio parere.
