Descrizione

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Visto il DPR 24 giugno 1998 n.249

Visto l’art.6 della Legge 11-10-1977 e gli art.19 -20 del R.D.4/5/1925 n.653

Visto il DPR 21/11/2007 n.235

Visto il DM n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

Visto il DM n.104 del 30/11/2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”

Visto il D. Lgs n. 81 del 09/04/ 2008 sui luoghi di lavoro

Visto il DM 16/01/2009 n. 5

Visto il DPR 22/06/2010 n.122

Visto il “Documento approvato della 7a Commissione a conclusione dell’indagine conoscitiva sull’impatto del digitale agli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento” Documento XVII n. 2 della XVIII Legislatura

Vista la Circolare ministeriale del 19 dicembre 2022 nr  107190

Vista la Nota Ministeriale prot.N.3602/P0

Vista la Legge n. 92 del 20/08/2019, sull’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica,

Visto il DM n. 35 del 22/06/2020, concernente l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado,

Viste le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” (allegate al DM n. 35 del 22/06/2020),

Visto il Decreto Ministeriale n. 89 del 7/08/2020 sull’adozione delle “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”.

 

Vista la legislazione vigente in materia di bullismo e cyberbullismo:

Direttiva MIUR n. 16 del 5 /02/2007: “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”,

Documento Miur dell’aprile 2015 “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”- aggiornate nell’ottobre 2015, 

Legge del 29/05/2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”,

Aggiornamento delle “LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”- ottobre 2017.

 

Vista la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti nella seduta del 25/10/2023

Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2023

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

EMANA

IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TREVISO 4

 

Per quanto riguarda eventuali aggiornamenti riferiti alle indicazioni o agli obblighi relativi all’emergenza Covid, si rimanda alle circolari pubblicate sul sito ufficiale dell’Istituto “Stefanini”.

 

Il presente Regolamento di disciplina ha valenza per la scuola secondaria di I grado, tuttavia alcune mancanze possono presentarsi anche alla scuola primaria; per questi casi l’eventuale sanzione è a discrezione dell’insegnante che valuterà di volta in volta l’opportunità di segnalare i fatti ai genitori e di adottare eventuali provvedimenti formativi.

 

ART.1 Principi e finalità

  1. Il presente Regolamento con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti/delle studentesse di cui agli art. 2 e 3 del DPR 24 giugno 1998 n. 249, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.
  3. La responsabilità disciplinare è personale.
  4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
  5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente o della studentessa ai quali può essere offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili a favore dell’Istituto.
  6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dall’Istituto sono adottati dal Consiglio di classe, dal Consiglio di Istituto o dal Dirigente Scolastico.
  7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

 

Art.2 Doveri degli studenti/ delle studentesse

  1. Gli studenti/le studentesse sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  2. Gli studenti/le studentesse sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
  3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita dell’Istituto.
  4. Gli studenti/le studentesse sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettati dal Regolamento d’Istituto e ogni altra disposizione emanata dal Dirigente Scolastico.
  5. Gli studenti/le studentesse sono tenuti ad utilizzare correttamente tutte le strutture dell’Istituto e a comportarsi in modo da non arrecare danno a cose o persone.
  6. Gli studenti/le studentesse condividono le responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore della qualità della vita dell’Istituto.
  7. Gli studenti/le studentesse sono tenuti a comportamenti adeguati anche all’esterno dell’edificio scolastico, in prossimità degli accessi, in entrata e in uscita dalla scuola
  8. Gli studenti/le studentesse sono tenuti a rispettare tutte le indicazioni riportate nel Piano per la DDI.

 

Art. 3 Mancanze disciplinari e sanzioni

I comportamenti contrari ai doveri di cui all’art.2 e al Patto di corresponsabilità, si configurano come mancanze disciplinari che andranno sanzionate secondo i provvedimenti sotto elencati.

Le sanzioni possono essere sostituite o accompagnate da provvedimenti educativi, miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento; sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Ove le infrazioni siano derivate da situazioni di conflittualità interpersonali, vi potrà essere l’alternativa del  percorso di mediazione, ove siano stati attivati gli appositi strumenti del caso (sportello ascolto e premediazione, aula di mediazione) con i relativi soggetti (docenti e alunni/e formati alla effettuazione della mediazione). Tale percorso ha lo scopo di dare voce al conflitto personale in atto, attraverso l’ascolto senza giudizio ed all’accompagnamento del/della/degli/delle alunni/e nella personale rielaborazione dell’atto compiuto, facendone emergere e riconoscere le reali motivazioni, con la conseguente presa di coscienza della propria responsabilità di fronte agli altri. 

Tale  alternativa si applica  nei casi non ricadenti nella Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Nel caso di casi ricadenti nella Legge 29 maggio 2017, n. 71, la mediazione è però prevista come attività di prevenzione.

Tabella violazioni/sanzioni

Violazioni Provvedimento Organo competente
Mancanze disciplinari 

1. ritardi

2. assenze non giustificate

3. mancanza del materiale didattico occorrente

4. abbigliamento non adeguato e non consono all’ambiente scolastico

5. non rispetto delle consegne a casa (anche assegnate on line e da eseguire in digitale, in piattaforma digitale) e inosservanza degli impegni di studio 

6. non rispetto delle consegne a scuola

7.            disturbo durante lo svolgimento delle attività didattiche

8.        cellulare riposto in cartella ma non spento (vedi art. 2, comma 3 del  “Regolamento per l’uso dei dispositivi elettronici/multimediali”)

  • Richiamo verbale

– Richiamo con ammonizione scritta sul Registro elettronico (visibile al tutore)

– A discrezione del docente: consegna da svolgere a casa o in classe.

– Nel caso di non rispetto delle consegne, a discrezione del docente: voto negativo nel registro 

– A discrezione del docente, valutata la gravità del fatto, può essere convocata la famiglia per un colloquio con l’insegnante che ha comminato la sanzione e/o con il Dirigente scolastico o suo collaboratore.

Nel caso in cui il disturbo coinvolga molti alunni/e e la classe si dimostri non ricettiva alle sollecitazioni del docente, richiamo con ammonizione scritta sul Registro elettronico (visibile al tutore) per tutti gli alunni/e.

Docente

Dirigente Scolastico 

Mancanze disciplinari gravi

Si configurano come mancanze disciplinari gravi:

9. reiterazione per almeno tre volte di una mancanza ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

10. uso improprio del telefonino o di altri dispositivi elettronici e multimediali (vedi art. 2, commi 1, 4, 5, 6 del “Regolamento per l’uso dei dispositivi elettronici/multimediali”)

11.     linguaggio irriguardoso, volgare, blasfemo e offensivo verso gli altri

12.         sporcare l’ambiente scolastico

13.  danneggiare materiali, arredi, attrezzature, strutture altrui e dell’Istituzione scolastica

14. falsificare/copiare verifiche, sottrarre documenti, beni o materiali ai danni dei compagni, del personale scolastico e dell’Istituzione scolastica

15.   mancato rispetto delle norme previste in materia di Didattica digitale integrata dal Regolamento d’Istituto della scuola secondaria di primo grado, (ai punti 6.4 /6.5/6.6. del Regolamento della scuola secondaria di I grado, ai punti 10.4/10.5/10.6 del Regolamento della scuola primaria)

16. allontanamento dall’aula senza l’autorizzazione del docente

17. mancanze gravi (di cui ai punti 11, 13, 14) all’esterno dell’edificio scolastico, in prossimità degli accessi, in entrata e in uscita dalla scuola.

– Ammonizione scritta sul Registro elettronico – sezione Consiglio di classe (visibile al tutore).

– Eventuale esclusione dalla ricreazione. 

– Dopo tre note disciplinari nel Registro elettronico – sezione Consiglio di classe (visibile al tutore): eventuale esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, attività sportive, manifestazioni…). Sarà il Consiglio di classe a valutare in base alle singole situazioni.

– Segnalazione alla famiglia tramite lettera durante e/o a fine quadrimestre.

– Abbassamento del giudizio di comportamento e del voto di Educazione civica commisurato alla gravità del fatto, su decisione del Consiglio di classe/team docenti.

– Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni (la durata dell’allontanamento è commisurata all’infrazione ovvero al generarsi e permanere di una situazione di pericolo; la sospensione dalle lezioni potrà essere assunta “con obbligo di frequenza”).

Si specifica inoltre quanto segue.

Per le mancanze gravi ai punti 12, 13 l’alunno/l’alunna o la classe sono tenuti a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione.

Per la mancanza grave al punto 14, nel caso in cui caso l’alunno/l’alunna copi durante la verifica, a discrezione del docente si può prevedere anche l’annullamento e un voto negativo nel registro. 

Per la mancanza grave al punto 15:

– l’Istituto può adottare provvedimenti risarcitori nonché le azioni civili e penali consentite per legge;

– l’Istituto, nella persona del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, o di un suo delegato, può sospendere l’account dell’utente o revocarlo definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico;

– l’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti – per gli opportuni accertamenti e i provvedimenti del caso – le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

– in seguito a segnalazioni di violazioni del Regolamento, l’Istituto si riserva la possibilità di modificare la password in modo da impedire l’accesso all’intestatario dell’account, al fine di permettere le opportune verifiche alle autorità competenti;

– l’Istituto si riserva la possibilità di ispezionare il contenuto informativo dell’account per gli studenti/le studentesse.

Nel caso di mancanze ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ripetute 3 volte e segnalate sul Registro elettronico, il Dirigente o persona da lui delegata comunicherà (su indicazione del docente o del Consiglio di classe) alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione della condotta già contestata e sanzionata da parte dei docenti, potrà prevedere le sanzioni più gravi, fino all’allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.

Docente

Consiglio di classe

Dirigente Scolastico 

Il Consiglio di classe si riunisce alla presenza dei rappresentanti di classe dei genitori in caso di allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni.

Mancanze gravissime

18.         alterare, falsificare, distruggere documenti scolastici

19. falsificare le firme

20. allontanarsi dall’Istituto / allontanarsi dal gruppo durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione (senza l’autorizzazione del Dirigente scolastico, dei suoi collaboratori, del docente)

21. uso improprio del telefonino o di altri dispositivi elettronici e multimediali (vedi art. 2, comma 7 del “Regolamento per l’uso dei dispositivi elettronici/multimediali”)

22. gravi e non giustificate irregolarità nella frequenza scolastica

23. uso/detenzione di sigarette, sigarette elettroniche

24. atti discriminatori

25. violenze psicologiche verso gli altri

26.         violenze fisiche verso gli altri

27.         reiterazione per almeno tre volte di una mancanza grave

28. uso, detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti (droghe e alcool)

29.     reati nel contesto scolastico che violino la dignità e il rispetto delle persone o che ne mettano in pericolo l’incolumità, la salute fisica e mentale, compresi episodi di bullismo e cyberbullismo

30. violazioni delle norme di legge amministrative, civili o penali.

– Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni (la durata dell’allontanamento è commisurata all’infrazione ovvero al generarsi e permanere di una situazione di pericolo; la sospensione dalle lezioni potrà essere assunta “con obbligo di frequenza”).

Abbassamento del giudizio di comportamento e del voto di Educazione civica commisurato alla gravità del fatto, su decisione del Consiglio di classe/team docenti.

– Allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni (per le mancanze ai punti 26, 27, 28).

– Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (per le mancanze ai punti 28, 29, 30).

Si specifica inoltre che:

per le mancanze ai punti 28, 29, 30, è prevista la segnalazione alle forze dell’ordine.

Nel caso di mancanze ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ripetute 3 volte e segnalate sul Registro elettronico, a discrezione del docente o del Consiglio di classe, il Dirigente o persona da lui delegata comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione della condotta già contestata e sanzionata da parte dei docenti, potrà prevedere le sanzioni più gravi, fino all’allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.

Docente

Consiglio di classe

Dirigente Scolastico

Consiglio di Istituto

Il Consiglio di classe si riunisce alla presenza dei rappresentanti di classe dei genitori in caso di allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni.

Il Consiglio di Istituto può esprimere parere in caso di allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni.

Il Consiglio di Istituto può erogare la sanzione relativa all’allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Ai fini di specificare i casi in cui si può parlare di bullismo e cyberbullismo, si cita di seguito la normativa vigente:

Da Direttiva MIUR n. 16 del 5 /02/2007

“Il termine italiano “bullismo” è la traduzione letterale di “bullying”, parola inglese comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi. Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno”.

Sono dunque da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; la diffusione di calunnie o dicerie sul conto della vittima; l’intenzione di nuocere; l’isolamento della vittima, l’esclusione dal gruppo.

Da Legge del 29/05/2017, n. 71

“Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Nel Cyberbullismo distinguiamo dunque: FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.  HARASSMENT: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.  CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.  DENIGRAZIONE: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet.  OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog. IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.  ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall’attività on line.  SEXTING: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.  SEXTORTION: pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osé e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

 Art. 4. Per le mancanze disciplinari gravissime riferite ad atti di bullismo e cyberbullismo:

  1. SEGNALAZIONE (a seconda delle situazioni, soggetti: genitori, insegnanti, alunni/e, personale ATA e psicologo dello “Spazio Ascolto”, autorità giudiziarie e enti preposti): segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo;
  2. RACCOLTA INFORMAZIONI (a seconda delle situazioni, soggetti: Dirigente, referenti bullismo, Consiglio di classe/interclasse, insegnanti, psicologo dello “Spazio Ascolto”, autorità giudiziarie e enti preposti, alunni/e coinvolti (anche appena accaduti i fatti), genitori): raccogliere, verificare e valutare le informazioni, sentendo i diretti interessati;
  1. INTERVENTI EDUCATIVI (soggetti: Dirigente, referenti bullismo, Consiglio di classe/interclasse, insegnanti, genitori, psicologo dello “Spazio Ascolto”, docenti e alunni/e formati alla effettuazione della mediazione): incontri di mediazione con gli alunni/e coinvolti (vittime e autori) finalizzati all’ascolto, alla discussione, al confronto e alla riflessione, interventi/discussione in classe, coinvolgimento dei genitori, responsabilizzazione degli alunni/e coinvolti, riaffermazione delle regole di comportamento in classe;
  1. INTERVENTI DISCIPLINARI (tale  alternativa si applica  nei casi non ricadenti nella Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”; per i casi di cyberbullismo si seguirà l’iter di legge) (soggetti: Dirigente, Consiglio di classe/interclasse, referenti bullismo, insegnanti, psicologo dello “Spazio Ascolto”, Consiglio d’Istituto nel caso di sua competenza come da tabella art. 3, autorità giudiziarie e enti preposti):  (in base all’età e con gradualità di gravità) segnalazione nel Registro elettronico – sezione Consiglio di classe – da parte del Dirigente o degli insegnanti coinvolti, convocazione dell’alunno/a da parte del Dirigente scolastico, convocazione dei genitori (penalmente responsabili) da parte del Dirigente scolastico, lettera di scuse da parte del bullo  o scuse in un incontro con la vittima, mediato dai docenti e dagli alunni/e formati per effettuare la mediazione o dal Dirigente scolastico, compito sul bullismo, compiti/ lavori di assistenza e riordino a scuola, segnalazione alle autorità giudiziarie competenti, sospensione, trasferimento a un’altra classe, espulsione dalla scuola;
  2. VALUTAZIONE (soggetti: Dirigente, Consiglio di classe/interclasse, insegnanti): dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: 

– se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante,

– se la situazione continua: procedere con ulteriori interventi educativi e disciplinari.

 

Art.5 Procedimento disciplinare

  • Contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente scolastico
  • Segnalazione nel registro
  • Notifica ai genitori
  • Esercizio del diritto di difesa da parte dello studente o della studentessa
  • Lo studente o la studentessa può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto
  • In ogni caso lo studente o la studentessa può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori
  • Convocazione Organi Collegiali preposti

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

  1. Segnalazione del docente nel Registro elettronico che provvede ad annotare il nominativo dell’alunno/a e a descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa.
  2. In caso di mancanza ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (art. 3 Tabella violazioni/sanzioni) il docente richiama e/o applica la sanzione prevista, annotandola nel Registro elettronico.
  3. In caso di mancanza grave, il docente provvede a notificare tempestivamente al Dirigente Scolastico o a un suo delegato i fatti.
  4. In caso di mancanza grave, il DS, dopo aver ascoltato l’alunno/a e avvisato i genitori, decide con i docenti se si rileva la necessità o meno di convocare il Consiglio di classe perfetto (tutti i soli docenti) per discutere il caso (la convocazione deve essere fatta entro otto giorni dalla segnalazione).
  5. In caso di mancanza gravissima, il DS, dopo aver ascoltato l’alunno/a e avvisato i genitori, convoca il Consiglio di classe perfetto (tutti i soli docenti) per discutere il caso (la convocazione deve essere fatta entro otto giorni dalla segnalazione).
  6. Il Consiglio di classe, riunitosi alla presenza dei rappresentanti di classe, discusso il caso e dopo aver assunto ogni informazione ritenuta utile, applica la sanzione a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti (acquisito il parere del Consiglio di Istituto per le mancanze gravissime ai punti 28, 29, 30 – Tabella violazioni/sanzioni).
  7. Nell’ipotesi di mancanze ai punti 28, 29, 30 (Tabella violazioni/sanzioni), il Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di classe, conferma la sanzione dopo aver assunto ogni informazione ritenuta utile.
  8. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente entro 5 giorni dalla riunione del Consiglio di classe.
  9. Il verbale del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto sono trasmessi al DS per la formale emissione del Provvedimento disciplinare che viene annotato nel Registro elettronico di classe.
  10. In alcuni casi, se ritenuto utile dagli organi preposti alla definizione della sanzione, può essere offerta all’alunno/a la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
  11. La sanzione erogata è comunicata ai genitori a cura del Dirigente Scolastico.

Art. 6

6.1 Organo di garanzia e impugnazioni

  1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.
  2. Dell’Organo di garanzia fanno parte:
  •         due docenti designati dal Collegio dei docenti,
  •         due genitori designati dal Consiglio di Istituto,
  •         è presieduto dal Dirigente scolastico,
  •         dura in carica tre anni.
  1. L’Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento e dello Statuto degli studenti e delle studentesse.

Qualora l’Organo di garanzia non decida entro il termine dei dieci giorni dalla presentazione dell’impugnazione, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

 6.2 Ulteriore fase impugnatoria

  1. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, attraverso l’Organo di garanzia regionale, decide in via definitiva sui reclami contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
  2. La proposizione del reclamo al Direttore dell’ufficio scolastico regionale è inoltrata entro i quindici giorni successivi al pronunciamento o non pronunciamento dell’Organo di garanzia dell’Istituto.
  3. Entro 30 giorni dall’acquisizione del reclamo l’Organo di garanzia regionale esprime il proprio parere.

Allegati